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CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola (sottoscritto in data 26.5.1999)
Art. 28 – Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
- Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa. Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni-obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile. Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.
- Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.
- Le scuole invieranno tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'articolo 12 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.
- La contrattazione integrativa nazionale determina, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all’istituto contrattuale.
- L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.
- L’incarico di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.
- In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d’istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Contratto collettivo nazionale integrativo (sottoscritto in data 31 agosto 1999) Norme di area Docenti
Art. 37 - Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
- Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo. Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
- Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo. Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50. Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente comma. Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
- Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
3.Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro. Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.
- Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
- Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire. A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L.. Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
- A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
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