LA GIUNTA REGIONALE

 

 

VISTA la legge 10.3.2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” che all’art. 1, comma 9 prevede l’adozione di un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome per l’assegnazione di borse di studio, a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore;

VISTO il D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”, che stabilisce le disposizioni per l’attuazione della predetta legge e per il riparto del relativo fondo statale;

VISTO il decreto direttoriale 21 marzo 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale è disposta la ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti di cui sopra per l’anno scolastico 2005/2006;

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

 

VISTI il D.P.C.M. 5/08/1999, n. 320 e il D.P.C.M. 4/7/2000, n. 226 recanti disposizioni in attuazione della predetta normativa;

 

VISTO il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2006, recante modifiche ed integrazioni ai citati D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 226/2000, con il quale è disposta la nuova ripartizione tra le Regioni e Provincie autonome dei suddetti finanziamenti relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

 

DATO ATTO che per la scuola elementare, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 320/99, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalla condizioni reddituali;

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

 

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione”;

 

VISTO l’art. 11 della suddetta legge regionale il quale stabilisce che la Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente;

 

VISTO l’art. 12 della citata legge regionale con il quale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi, su graduatorie differenziate, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:

 

  • Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;
  • Attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
  • Libri di testo.
  • STABILITO che i destinatari della suddetta borsa di studio siano gli studenti residenti in Liguria, in analogia a quanto previsto all’art. 11 per il contributo per il merito scolastico;

     

    VISTO l’art. 59 della stessa legge, ai sensi del quale la Giunta regionale approva le norme di prima applicazione degli articoli 11 e 12 per l’anno 2006;

     

    RITENUTO pertanto di definire le modalità operative, comprensive dei rispettivi modelli di domanda, per l'attribuzione del contributo per il merito scolastico e delle borse di studio, in applicazione della richiamata legge regionale;

     

    RITENUTO di demandare alle Provincie gli adempimenti relativi al ricevimento e all’istruttoria delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria riferita al contributo per il merito scolastico;

     

    RITENUTO di avvalersi dell’E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della formulazione della graduatoria riferita alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettera a) “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica”;

     

    RITENUTO di demandare ai Comuni gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della formulazione delle graduatorie riferite alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettera b) “Attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica” e lettera c) “Libri di testo”;

     

    RITENUTO altresì che i Comuni possono compartecipare con propri fondi alla spesa relativa alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettere b) e c) e che devono definire la percentuale di spese rimborsabili all’interno delle fasce proposte nelle allegate modalità operative;

     

    RITENUTO infine di ripartire, per l’anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all’art. 12, comma 1, nelle seguenti misure:

     

    • - trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);
    • - trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);
    • - trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c);
  • SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alle Politiche sociali, Terzo settore, Cooperazione internazionale, Istruzione, Formazione, Ricerca, Innovazione tecnologica e informatica;

     

    DELIBERA

     

    • - di approvare le modalità operative, comprensive dei rispettivi modelli di domanda, per l’attribuzione del contributo per il merito e delle borse di studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15, definite nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e necessaria;
    • - di demandare alle Provincie gli adempimenti relativi al ricevimento e all’istruttoria delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria riferita al contributo per il merito scolastico;
    • - di avvalersi, come in premessa indicato, dell’E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della formulazione della graduatoria riferita alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettera a) “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica”;
    • - di demandare ai Comuni gli adempimenti relativi al ricevimento e all'istruttoria delle domande ai fini della formulazione delle graduatorie riferite alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettera b) “Attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica” e lettera c) “Libri di testo”;
    • - di dare la possibilità ai Comuni di compartecipare con propri fondi alla spesa relativa alle borse di studio di cui al richiamato art. 12 lettere b) e c) e di definire la percentuale di spese rimborsabili all’interno delle fasce proposte nelle allegate modalità operative;
    • - di ripartire, per l’anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all’art. 12, comma 1, nelle seguenti misure:
    • - trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);
    • - trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);
    • - trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c);
    • - di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Liguria;
    • - di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.